Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Liberalizzazioni - Previsione che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, "fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica" - Contrasto con la normativa statale, preposta alla tutela della concorrenza, per la quale sono ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale, pur prevedendo che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, eccettua espressamente dal suo ambito di applicazione le attività di commercio su area pubblica. Tale disposizione permette, quindi, l'introduzione di limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 che ammette limitazioni allo svolgimento dell'attività di commercio solo laddove riconducibili, tra le altre, ad esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
- Sull'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, quale disposizione contenente misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza nel mercato relativo alla distribuzione commerciale, v. le sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.