Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Divieto nei centri storici di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita - Disposizione che per la sua assolutezza costituisce una limitazione alla libertà di accesso degli operatori economici al mercato e si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa economica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale inserisce nell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1999 il comma 2-bis disponendo che «In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita». La disciplina censurata, infatti, nel vietare in termini assoluti l'apertura e il trasferimento nei centri storici delle grandi strutture di vendita, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e viene ad incidere direttamente sull'accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita.
- Sulla tutela della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 38/2013, 299/2012 e 25/2009.