Sentenza 104/2014 (ECLI:IT:COST:2014:104)
Massima numero 37897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/04/2014;  Decisione del  14/04/2014
Deposito del 18/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37892  37893  37894  37895  37896  37898


Titolo
Sanzioni amministrative - Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1- bis , 3, 4, 4- bis , 5, commi 1, 2 e 4, 9 e 11- ter della legge regionale n. 12/99, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge" - Evocazione di parametro non motivata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - in quanto il ricorrente ha meramente evocato il suddetto parametro senza, tuttavia, motivare in alcun modo la censura.

- Sull'inammissibilità del ricorso che si limita ad evocare il parametro costituzionale senza motivare la censura, v., ex plurimis, la sentenza n. 272/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  25/02/2013  n. 5  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte