Sanzioni amministrative - Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1- bis , 3, 4, 4- bis , 5, commi 1,2 e 4, 9 e 11- ter della legge regionale n. 12/99, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge" - Richiamo espresso all'art. 11- ter della legge regionale n. 12/99, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative per omessa presentazione e omessa variazione della SCIA - Violazione del principio di irretroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 nella parte in cui - nell'introdurre varie disposizioni che devono trovare applicazione anche ai procedimenti in corso - richiama espressamente l'art. 11-ter della legge reg. n. 12 del 1999 introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2013 che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che esercitano determinate attività commerciali senza aver presentato la SCIA e per coloro che non comunicano ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA entro trenta giorni dal suo verificarsi. La disposizione censurata, prevedendo l'applicabilità della sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, viola il principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost.
- Sull'applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo della medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, v. la citata sentenza n. 196/2010