Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Reato di ricettazione - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della "particolare tenuità" di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Violazione del principio di uguaglianza, per la parità di trattamento di situazioni di diversa gravità - Contrasto con i principi di offensività e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. La disciplina censurata, nel precludere relativamente al reato di ricettazione la prevalenza dell'attenuante del fatto di «particolare tenuità» sulla recidiva reiterata, determina conseguenze manifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio per l'annullamento delle differenze tra i livelli minimi di pena previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. per la fattispecie base (punita con la pena detentiva da due ad otto anni di reclusione) e per quella circostanziata (punita con la pena detentiva della reclusione da quindici giorni a sei anni). Essa, inoltre, riconducendo alla medesima cornice edittale due fatti, quelli previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., che lo stesso legislatore riconosce come profondamente diversi sul piano dell'offesa, lede il principio di offensività che «pone il fatto alla base della responsabilità penale». Risulta nella specie violato anche il principio di uguaglianza, in quanto il recidivo reiterato, cui siano concesse le attenuanti generiche e applicato il minimo della pena, viene assoggettato allo stesso trattamento sanzionatorio, tanto nel caso di ricettazione normale o anche di rilevante gravità, che nella ipotesi di fatto «di particolare tenuità». Infine, la disposizione in esame, impedendo il necessario adeguamento della sanzione attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di «particolare tenuità» e, determinando, con l'innesto della deroga al giudizio di bilanciamento sull'assetto delineato dall'art. 648 cod. pen., un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato, si pone in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena.
- Su questione analoga sollevata in riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990, v. la citata sentenza n. 251/2012.
- Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, v. la citata sentenza n. 38/1985.
- Sulla possibilità per il legislatore di prevedere deroghe al giudizio di bilanciamento, sindacabili dalla Corte costituzionale «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio», v. la citata sentenza n. 68/2012.
- Nel senso che le deroghe al bilanciamento in ogni caso non possono «determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale», v. la citata sentenza n. 251/2012.
- Sul principio di offensività, v. le citate sentenze nn. 251/2012 (in particolare, per l'affermazione che tale principio «è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale») e 249/2010.
- Sull'attività commisurativa della pena da parte del giudice come finalisticamente indirizzata dall'art. 27, terzo comma, Cost. a consentire, attraverso l'applicazione dei criteri di determinazione della pena base e delle circostanze, il necessario adeguamento della pena al caso di specie, v. le citate sentenze nn. 251/2012 e 183/2011.
- Nel senso della legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per i recidivi, ferma restando la sindacabilità delle singole previsioni, v. la sentenza n. 251/2012.
- Sulla recidiva v. anche la citata sentenza n. 249/2010.
- Nel senso che la finalità rieducativa della pena «implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra», v. la citata sentenza n. 341/1994.