Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del giudice per le indagini preliminari - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti). (Classif. 114002).
Va riconosciuta la legittimazione attiva del giudice per le indagini preliminari a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene. (Precedente: O. 204/2023 - mass. 45848).
Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 204/2023 - mass. 45848).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni – doc. IV-quater, n. 2 – si è affermato che le dichiarazioni per le quali Mario Michele Giarrusso, senatore all’epoca dei fatti, è indagato per il reato di diffamazione ai danni di F. B. fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del giudice per le indagini preliminari a promuovere il conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro).