Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Reato di violenza sessuale - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della "minore gravità" di cui all'art. 609- bis , terzo comma, cod. pen., sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Violazione del principio di uguaglianza, per la parità di trattamento di situazioni di diversa gravità - Violazione del principio di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. La disciplina censurata, nel precludere relativamente al reato di violenza sessuale la prevalenza dell'attenuante dei «casi di minore gravità» sulla recidiva reiterata, viola il principio di proporzionalità della pena, perché impedisce il necessario adeguamento della sanzione attraverso l'applicazione della pena stabilita dal legislatore per i suddetti casi e, annullando la diversità delle cornici edittali previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen. in relazione alla fattispecie base e a quella circostanziata, attribuisce alla risposta punitiva i connotati di una pena palesemente sproporzionata e quindi lesiva della finalità rieducativa della pena. Dal divieto stabilito dalla norma censurata derivano, inoltre, conseguenze manifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio, tenuto conto della divaricazione tra i livelli minimi di pena previsti per la fattispecie base (cinque anni) e per quella circostanziata (un anno e otto mesi), in quanto, per effetto dell'equivalenza tra la recidiva reiterata e l'attenuante, l'imputato subisce un aumento di pena assai superiore a quello specificamente previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della metà o di due terzi. È violato, infine, il principio di uguaglianza perché fatti anche di minima entità vengono ad essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell'art. 609-bis cod. pen., per le ipotesi di violenza più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo il medesimo bene giuridico, sono completamente diverse, sia per le modalità, sia per il danno arrecato alla vittima.
- Sull'attenuante prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., nel senso che essa si pone «quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato», v. la citata sentenza n. 325/2005.
- Su questione analoga sollevata in riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 390 del 1990, v. la citata sentenza n. 251/2012.
- Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, v. la citata sentenza n. 38/1985.
- Sulla possibilità per il legislatore di prevedere deroghe al giudizio di bilanciamento, sindacabili dalla Corte costituzionale «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio», v. la citata sentenza n. 68/2012.
- Nel senso che le deroghe al bilanciamento in ogni caso non possono «determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale», v. la citata sentenza n. 251/2012.
- Sull'attività commisurativa della pena da parte del giudice come finalisticamente indirizzata dall'art. 27, terzo comma, Cost. a consentire, attraverso l'applicazione dei criteri di determinazione della pena base e delle circostanze, il necessario adeguamento della pena al caso di specie, v. le citate sentenze nn. 251/2012 e 183/2011.
- Nel senso della legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per i recidivi, ferma restando la sindacabilità delle singole previsioni, v. la citata sentenza n. 251/2012.
- Sulla recidiva v. anche la citata sentenza n. 249/2010.
- Nel senso che la finalità rieducativa della pena «implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra», v. la citata sentenza n. 341/1994.
- Nel senso che una pena palesemente sproporzionata è inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, v. anche la citata sentenza n. 68/2012.