Fauna - Norme della Regione Veneto - Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia - Impiego di metodi ecologici e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento - Omessa previsione che l'inefficacia sia verificata dall'ISPRA - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i vincoli posti dalla normativa nazionale, a garanzia di standard minimi ed uniformi di protezione ambientale - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica e, ove accertata la loro inefficacia, l'eventuale ricorso a piani di abbattimento - contrasterebbe con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che per detto accertamento prevede l'intervento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Poiché nella Regione Veneto è tuttora in vigore l'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, il quale specifica che la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l'inefficacia dei metodi ecologici, è chiaro che l'art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell'ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli del citato art. 19, comma 2.
- Per l'affermazione che le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 278/2012.