Fauna - Norme della Regione Veneto - Impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica, e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento - Esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - Ricorso del Governo - Asserito ampliamento delle ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con la normativa statale - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - avrebbe ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lett. a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, che per tali zone disciplinano una procedura speciale per l'abbattimento selettivo. Il rimettente, infatti, erroneamente ritiene che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica. È invece evidente che la sostituzione dell'ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest'ultimo è già attribuita dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite. Inoltre, dal tenore della disposizione impugnata si rileva che il potere sostitutivo ivi previsto ha espressamente per oggetto gli atti relativi all'attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della citata legge n. 157, e non certo esercitabile in ambiti riservati alla competenza statale.
- Per l'affermazione che il potere sostitutivo previsto nella disposizione regionale non possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato, v. la citata sentenza n. 67/2013.