Fauna - Norme della Regione Veneto - Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia - Esecuzione degli interventi necessari, quali l'impiego di metodi ecologici o il ricorso a piani di abbattimento - Individuazione delle persone idonee ad eseguire gli interventi -Inclusione dei cacciatori residenti nei relativi ambiti di caccia e comprensori alpini, in aggiunta alle persone tassativamente indicate nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, nella parte in cui individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della stessa legge regionale. In particolare, tale previsione contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. L'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete, infatti, esclusivamente alla legge dello Stato e, al riguardo, il citato art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo.
- Per l'affermazione della esclusiva competenza statale in tema di identificazione delle persone abilitate all'attività in questione e della tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, v. le citate decisioni: sentenza n. 392/2005; ordinanza n. 44/2012.