Sentenza 108/2014 (ECLI:IT:COST:2014:108)
Massima numero 37905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  14/04/2014;  Decisione del  14/04/2014
Deposito del 18/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37904


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca - Oneri a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Insussistenza - Inesistenza nella legislazione statale di un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali e, per converso, possibilità di effettuare variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili "nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - che pone gli oneri derivanti dagli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio regionale di previsione 2013. Infatti, nella legislazione statale non si rinviene un principio di intrasferibilità assoluta di risorse tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì altri con i quali la norma impugnata è coerente: a) il divieto di attingere a risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili; b) l'ammissibilità di variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica» (art. 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009); infine, c) la possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», senza che ciò comporti una sorta di deregolamentazione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio.

- Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per poter dichiarare cessata la materia del contendere nei giudizi in via principale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 272/2013 e ordinanza n. 208/2013.

- Sulla possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», v. la citata sentenza n. 17/1961.

- Per l'affermazione che «la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa [...] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio», v. la citata sentenza n. 244/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/04/2013  n. 10  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 21    co. 6  

legge  31/12/2009  n. 196  art. 33    co. 4  

decreto legislativo  28/03/2000  n. 76  art. 34  

legge regionale Abruzzo  25/03/2002  n. 3  art. 27