Ordinanza 109/2014 (ECLI:IT:COST:2014:109)
Massima numero 37906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  14/04/2014;  Decisione del  14/04/2014
Deposito del 18/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Consiglio di Presidenza - Composizione - Previsione che la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella dei membri laici eletti dal Parlamento - Asserita violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della diversa disciplina rispetto agli organi di autogoverno delle altre autorità giurisdizionali ordinarie e speciali - Asserita violazione dei principi di autonomia ed indipendenza degli organi giurisdizionali - Questione prospettata in modo perplesso e contraddittorio in punto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti eletti dai magistrati della medesima Corte sono in numero di quattro, ossia pari ai membri eletti dal Parlamento. Il rimettente non ha adeguatamente chiarito in quale modo sia chiamato ad applicare, nel giudizio a quo, la censurata disposizione. Inoltre, le questioni sono prospettate in modo perplesso e contraddittorio in punto di rilevanza, in quanto il giudice a quo ritiene che, da un lato, l'accoglimento della questione travolga gli atti amministrativi sottoposti al suo giudizio e, dall'altro, che, in tutti gli altri casi diversi dal procedimento principale, debba trovare applicazione il principio di continuità dell'ordinamento, secondo cui l'illegittimità costituzionale delle norme sulla composizione o sull'elezione dei componenti di un organo non inficia la validità degli atti da questo compiuti, quando esso sia costituito in conformità alla legge vigente. Risulta, perciò, incoerente che diversi atti di un medesimo organo, di cui si postula la rilevanza costituzionale, possano talora mantenere validità in nome del principio di continuità dell'ordinamento e talaltra essere colpiti dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.

- Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 v. la citata sentenza n. 16/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/03/2009  n. 15  art. 11  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte