Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni statali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - Prevista derogabilità da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici di handicap - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 il quale prevede che le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore. La disposizione censurata, in ragione dello specifico contenuto precettivo, non è riconducibile alla materia del commercio ma, pur inserendosi in un più ampio contesto normativo ascrivibile al governo del territorio, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale titolo di legittimazione dell'intervento statale non rappresenta una materia in senso stretto ma una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. La norma impugnata, pertanto, viola la suddetta potestà legislativa esclusiva statale, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici di handicap, in quanto deroga all'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.
(Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura)
- Sulla corretta individuazione della materia alla quale deve essere ascritta una disposizione oggetto di censura, v., ex multis, sentenza n. 207/2010.
- Sull'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., vedi la citata sentenza n. 207/2010.