Sentenza 112/2014 (ECLI:IT:COST:2014:112)
Massima numero 37910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  16/04/2014;  Decisione del  16/04/2014
Deposito del 05/05/2014; Pubblicazione in G. U. 07/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza - Sanzioni disciplinari - Destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell'applicazione di una misura di sicurezza personale - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di destituzione già censurate dalla Corte - Insussistenza - Specialità della disciplina impugnata, che riflette la preminenza attribuita dal legislatore all'interesse collettivo attinente alla sicurezza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede, per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell'applicazione di una misura di sicurezza personale. In materia di pubblico impiego, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto illegittimo il sistema degli automatismi sanzionatori collegati all'accertamento compiuto nel giudizio penale; in seguito, la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990 ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione. Sul piano sistematico, la disciplina oggetto di censura, si pone dunque in termini di specialità sia perché condiziona la prestazione del servizio, da parte del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza, al permanere di specifici requisiti di idoneità, sia perché contempla la contestata ipotesi di destituzione automatica. Tale specialità si giustifica in ragione della peculiarità e delicatezza di compiti connessi alla salvaguardia di diritti fondamentali. Pertanto, infatti, appare compatibile con i principi costituzionali, una disciplina che valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosità del pubblico dipendente, in particolar modo laddove - come nel caso in esame - tale situazione abbia determinato condotte penalmente rilevanti. Tale disciplina trasparentemente riflette la preminenza attribuita dal legislatore all'interesse della collettività ad essere difesa dalla pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, rispetto all'interesse del singolo alla graduazione della sanzione disciplinare che gli deve essere applicata.

- Sull'incompatibilità con i principi costituzionali del sistema degli automatismi sanzionatori, nell'ambito del pubblico impiego, collegati all'accertamento compiuto nel giudizio penale, v. la citata sentenza n. 971/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  25/10/1981  n. 737  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte