Università - Personale cosiddetto non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari - Blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate - Asserite irragionevolezza dell'azione legislativa, disparità di trattamento, lesione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, violazione del principio della capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui prevede per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari, il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate. Invero, come già affermato in ordine ad analoghe questioni dichiarate non fondate con la sentenza n. 310 del 2013, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla manovra economica del 1992. Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio della ragionevolezza, in quanto mirano ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.
- Per la declaratoria di non fondatezza di analoghe questioni concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, v. la citata sentenza n. 310/2013.