Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato privilegio dei soggetti destinatari della norma impugnata - Asserita violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di copertura finanziaria - Asserita violazione di norme statali costituenti principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Necessità di affrontare preliminarmente il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento a plurimi parametri, dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, che - interpretando autenticamente l'art. 38 della legge regionale n. 9 del 2013 - autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2013, non solo dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, ma anche di quelli già assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012, risulta necessario affrontare preliminarmente il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, in quanto esso assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo.