Ordinanza 114/2014 (ECLI:IT:COST:2014:114)
Massima numero 37913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  05/05/2014;  Decisione del  05/05/2014
Deposito del 07/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:  37912


Titolo
Giustizia costituzionale - Controllo delle leggi, in via principale, nella Regione Siciliana - Sistema che prevede l'impugnazione delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione - Introduzione, con il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie e progressivamente per le autonomie speciali - Permanenza del sistema del controllo preventivo nella sola Regione Siciliana - Necessità di estendere l'applicazione del controllo successivo anche alle leggi della Regione siciliana, in quanto sistema che realizza una forma più ampia di autonomia - Autorimessione della questione di legittimità dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana" - Pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale promosso con il ricorso del Commissario dello Stato, e sua non manifesta infondatezza - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti.

Testo

Deve essere sospeso il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, in materia di proroga di contratti di lavoro, per la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione sollevata dalla Corte innanzi a sé medesima, in riferimento agli artt. 127 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, avente ad oggetto l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui fa salva la particolare forma di controllo delle leggi stabilita dallo statuto siciliano. Quest'ultimo, infatti, prevede l'impugnabilità delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. In seguito all'introduzione - in virtù del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione - del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie ed alla sua progressiva estensione operata dalla giurisprudenza costituzionale agli enti ad autonomia differenziata, ad eccezione della Regione siciliana, si pone la questione della compatibilità della residuale permanenza per la sola Regione siciliana del suddetto controllo preventivo rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali regolato dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La riferita questione è non manifestamente infondata perché l'estensione alla Regione siciliana del sistema di impugnativa previsto dal riformato art. 127 Cost. verrebbe a configurare una forma di autonomia più ampia rispetto al regime attualmente in vigore per le leggi siciliane; ed è altresì rilevante perché si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale.

- Sugli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale circa il regime di impugnazione delle leggi siciliane delineato dallo statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 38/1957, 112/1957, 9/1958 6/1970 e 545/1989.

- Sull'ampliamento delle garanzie di autonomia derivanti dall'estensione del regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. le citate sentenze nn. 408/2002 e 533/2002 e la citata ordinanza n. 377/2002.

- Per la precedente affermazione della compatibilità del regime statutario siciliano di controllo delle leggi con la «clausola di maggior favore» di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, stante la non comparabilità di esso con il sistema di controllo successivo delineato dal riformato art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte