Sentenza 115/2014 (ECLI:IT:COST:2014:115)
Massima numero 37914
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  05/05/2014;  Decisione del  05/05/2014
Deposito del 07/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale per le affermazioni scritte asseritamente diffamatorie di un senatore in danno di alcuni magistrati, contenute nel libro intitolato " Lo sbirro e lo Stato" - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma - Insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività politica del parlamentare - Carenza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

Non spettava al Senato della Repubblica dichiarare che le affermazioni scritte, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Roma, pronunziate da un proprio componente in danno di alcuni magistrati e contenute nel libro intitolato "Lo sbirro e lo Stato" concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 3 agosto 2010. Infatti, affinché sussista l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., tra l'attività divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa deve sussistere un nesso funzionale inteso come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti. Peraltro, lo scrutinio relativo alla sussistenza del nesso funzionale tra opinione divulgativa ed atti parlamentari tipici deve essere condotto in termini particolarmente rigorosi secondo il parametro della corrispondenza sostanziale, che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in cui, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, si richiede la sussistenza di un legame evidente tra l'atto in ipotesi lesivo e l'esercizio della funzione tipica del parlamentare.

- Sullo scrutinio di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento, v. le sentenza n. 10/2000 e 313/2013.

- Sul nesso funzionale tra attività divulgativa extra moenia e attività parlamentare propriamente intesa, v. le citate sentenze nn. 82/2011, 39/2012, 305/2013, 55/2014.

- Sulla corrispondenza sostanziale tra opinione divulgativa e atti parlamentari tipici ai fini della sussistenza del nesso funzionale v., tra le altre, la sentenza n. 137/2001.

- Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di insindacabilità delle opinioni dei parlamentari e del diritto di accesso ad un tribunale da parte del privato che si assuma offeso da quelle opinioni, v. le sentenze 30 gennaio 2003, Cordova contro Italia, ricorso n. 45649/99 e 30 gennaio 2003, Cordova contro Italia, ricorso n. 40877/98, nonché la sentenza 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia, ricorso n. 46867/07.

- Sull'infondatezza della doglianza di ne bis in idem argomentata in relazione ai conflitti di attribuzione aventi ad oggetto la precedente deliberazione da parte del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore de quo, v. le ordinanze nn. 17/2007 e 253/2007.

Atti oggetto del giudizio

 03/08/2010  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte