Ordinanza 117/2014 (ECLI:IT:COST:2014:117)
Massima numero 37916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/05/2014; Decisione del
05/05/2014
Deposito del 07/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - IRAP - Riduzione, a decorrere dal 2013, dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni regionali e locali nella misura del 70% e dell'1% per le amministrazioni statali - Utilizzazione delle maggiori disponibilità derivanti dalla riduzione, da parte dei Comuni, per contrastare la povertà e finanziare progetti per l'occupazione e, da parte delle Province, per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza - Quantificazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - IRAP - Riduzione, a decorrere dal 2013, dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni regionali e locali nella misura del 70% e dell'1% per le amministrazioni statali - Utilizzazione delle maggiori disponibilità derivanti dalla riduzione, da parte dei Comuni, per contrastare la povertà e finanziare progetti per l'occupazione e, da parte delle Province, per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza - Quantificazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto sardo e 117, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni statali, regionali e locali per il triennio 2013-2015 e sull'utilizzazione delle conseguenti maggiori disponibilità derivanti da tale riduzione per contrastare la povertà e per finanziare progetti per l'occupazione e per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza. Infatti, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto sardo e 117, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni statali, regionali e locali per il triennio 2013-2015 e sull'utilizzazione delle conseguenti maggiori disponibilità derivanti da tale riduzione per contrastare la povertà e per finanziare progetti per l'occupazione e per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza. Infatti, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
23/05/2013
n. 12
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23