Parlamento - Regolamento del Senato della Repubblica - Attribuzione al Senato del potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti (c. d. autodichia) - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa - Asserita violazione del divieto di istituire nuovi giudici speciali - Asserita violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale, nonché della garanzia del ricorso in Cassazione contro le "sentenze" per violazione di legge - Insindacabilità dei regolamenti parlamentari - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. Infatti, i regolamenti parlamentari, previsti dall'art. 64 Cost. come fonti dotate di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, non rientrano espressamente tra le fonti-atto indicate nell'art. 134 primo alinea, Cost., vale a dire tra le «leggi» e «gli atti aventi forza di legge» che possono costituire oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Tuttavia, i predetti regolamenti non possono essere considerati come atti puramente interni, trattandosi di fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza. La controversa questione dell'estensione e della legittimità dell'autodichia per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi può, in linea di principio, dar luogo ad un conflitto tra poteri, poiché anche norme non sindacabili potrebbero essere causa di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili e l'indipendenza delle Camere non può compromettere diritti fondamentali, tra i quali il diritto d'accesso alla giustizia, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili.
- Sull'insindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di giudizio di legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 154/1985 e ordinanze nn. 445/2013 e 444/2013.
- Sullo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, v. le citate sentenze nn. 379/1996, 78/1984 e 129/1981.
- Sull'immunità parlamentare, prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., v., ex plurimis, le citate sentenza nn. 313/2013, 98/2011, 137/2001, 11/2000 e 10/2000.
- Per l'affermazione secondo cui il confine tra i due distinti valori (autonomia della Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela della Corte costituzionale, che può essere investita in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro, v. la citata sentenza n. 379/1996.