Sentenza 121/2014 (ECLI:IT:COST:2014:121)
Massima numero 37921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  05/05/2014;  Decisione del  05/05/2014
Deposito del 09/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Previsione che la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostituisca direttamente quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale - Qualificazione della disciplina come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserito contrasto con la disciplina provinciale nelle specifiche materie di competenza statutaria, e particolarmente nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori - Asserita violazione dell'autonomia statutaria speciale che non consente ipotesi di sostituzione automatica delle disposizioni provinciali incompatibili con quelle statali - Insussistenza - Censura di disposizione già oggetto di scrutinio da parte della Corte nelle sentenze n. 164 e 203 del 2012 - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 5, e 9 dello Statuto trentino, e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui qualifica la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) come attinente alla tutela della concorrenza, ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dispone che la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente quella della "dichiarazione di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale. Invero, come già affermato nella sentenza n. 203 del 2013, la SCIA si pone in rapporto di continuità con la DIA, che dalla prima è stata sostituita, e che perseguiva lo scopo di rendere più semplici le procedure amministrative, alleggerendo il carico di adempimenti gravanti sul cittadino. In tale quadro, si inscrive anche la SCIA, parimenti finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione. Il richiamo operato dal legislatore alla tutela della concorrenza, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è anche inappropriato poiché la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini, essendo riferita ad "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale", e per il quale "non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale". Al contrario, la disciplina della SCIA si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. Infatti - premesso che l'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati - la normativa censurata prevede che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività, previa segnalazione all'amministrazione competente. Si tratta, quindi, di una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. postula tutele necessariamente uniformi sul tutto il territorio nazionale e tale risultato non può essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente.

- Nel senso che, soltanto con la legge di conversione, il decreto legge assume stabilità e che, quindi, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 203/2012, 298/2009, 443/2007, 407/2005 e 25/1996.

- Per l'affermazione che l'atto consiliare di ratifica della delibera ad impugnare adottata dalla Giunta provinciale in via d'urgenza debba essere prodotto in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

- Sulla scusabilità dell'errore circa il mancato rispetto del termine per il deposito della ratifica consiliare della delibera della Giunta provinciale a proporre ricorso, v. le citate sentenze nn. 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012.

- Per la non fondatezza di questioni aventi ad oggetto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), v. le citate sentenze nn. 203/2013 e 164/2012.

- Sulla semplificazione quale principio fondamentale dell'azione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 282/2009 e 336/2005.

- Nel senso che, per individuare la materia alla quale vanno ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 207/2010, 1/2008, 169/2007, 447/2006, 406/2005 e 29/1995.

- Nel senso che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi di diritto, v. le citate sentenze nn. 322/2009, 165/2008, 50/2008 e 387/2007.

- Nel senso che il titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione e che con esso è stato attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto, v. le citate sentenze nn. 10/2010, 322/2009, 328/2006, 134/2006, 285/2005 e 120/2005.

- In tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali configurabile, non tanto come una "materia" in senso stretto, ma come una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo generalizzato sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle, v. le citate sentenze nn. 322/2009 e 282/2002.

- Nel senso che il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. costituisce la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, quando ciò sia reso necessario da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa, v. le citate sentenze nn. 10/2010, 248/2006, 383/2005 e 285/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 4

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2