Ordinanza 122/2014 (ECLI:IT:COST:2014:122)
Massima numero 37922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/05/2014; Decisione del
05/05/2014
Deposito del 09/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura.
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, v. la citata sentenza n. 94/2014.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 133
co. 1
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 134
co. 1
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 135
co. 1
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/06/2009
n. 69
art. 44