Ordinanza 123/2014 (ECLI:IT:COST:2014:123)
Massima numero 37923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  05/05/2014;  Decisione del  05/05/2014
Deposito del 09/05/2014; Pubblicazione in G. U. 14/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Prescrizione - Ipotesi di sospensione per rapporti tra le parti - Rapporto tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità nei loro confronti finché sono in carica - Mancata previsione - Questione sollevata da Collegio arbitrale - Mancato esame della validità della clausola compromissoria, che si risolve in una carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 7), cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui «non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità nei loro confronti finché sono in carica». Infatti, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, come stabilito dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, comporta la nullità della clausola compromissoria e tenuto conto della modalità della designazione degli arbitri quale esposta nell'ordinanza di rimessione, il mancato esame della validità, sotto questo profilo, della clausola compromissoria si risolve in una carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi del collegio arbitrale a quo.

- Sulla legittimazione degli arbitri rituali a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 223/2013 e 376/2001.

- Nel senso che spetta alla Corte il sindacato, in sede di ammissibilità, sulla validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, qualora risultino manifestamente carenti oppure manchi una plausibile motivazione in ordine agli stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 61/2012 e 270/2010; ordinanze nn. 325/2013 e 269/2013.

- Sulla riassunzione del giudizio nei rapporti tra giudici ed arbitri, v. la citata sentenza n. 223/2013.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2941  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte