Equa riparazione - Violazione del termine ragionevole del processo - Previsione che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice - Ritenuta "impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente" - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali per contrasto con l'art. 6 della convenzione CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione..
È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui dispone che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice». La disposizione censurata, infatti, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice del giudizio presupposto accerti l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio e non anche, come invece ritenuto dai giudici a quibus, al caso dell'accertamento dell'inesistenza di tale diritto ‒ e, quindi, della soccombenza dell'attore. Tale conclusione, da un lato è in linea con un'interpretazione sistematica dell'intera legge che disciplina i casi di esclusione del diritto all'indennizzo in un apposito articolo (art. 2 comma 2-quinquies) e non vi include l'ipotesi in esame; dall'altro - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - è coerente con l'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente.
- Sulla possibilità di riconoscere ad alcuni atti introduttivi del giudizio la sostanziale natura di ordinanza, anche se assunti con la forma del decreto, vedi la citata sentenza n. 256/2010.
- Sull'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 6, paragrafo 1, della CEDU nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente, vedi, ex aliis, sentenza 19 febbraio 1998, Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia, 149/1996/770/967.