Commercio - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Disciplina dei "poli commerciali" - Prevista attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale - Conseguente sottoposizione degli esercizi commerciali di vicinato, anziché alla SCIA, alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita - Contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 - impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), e 41, Cost. - che, aggiungendo all'art. 10-bis della legge della Regione Umbria n. 24 del 1999 i commi da tre-bis a tre-sexies, prevede l'attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale, sottoponendoli, anziché alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita. Infatti, le norme impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto si prestano a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione risultante dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. n. 223 del 2006. Tale normativa statale pone un principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza neppure il condizionamento di autorizzazioni o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, se non per la tutela di determinati interessi, abroga le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa, dal carattere prevalentemente economico, che intralciano le attività economiche e alterano le condizioni di concorrenza, e vieta l'introduzione da parte del legislatore regionale di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.
(Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti nel ricorso)
- Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.
- Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
- Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.
- Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.
- Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.