Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti eroghino "benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo" - Disciplina più restrittiva di quella statale di settore, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 43 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, sostitutivo dell'art. 7 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e all'art. 83 bis, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008 - che, con riguardo ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, prevede che eroghino benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra altri, precisamente individuati. Infatti, l'obbligo di erogare contestualmente gasolio e benzina è in contrasto con quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti. La norma impugnata, quindi, introduce significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, ostacolando l'ingresso di nuovi operatori e ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.
- Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.
- Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
- Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.
- Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.
- Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.