Sentenza 125/2014 (ECLI:IT:COST:2014:125)
Massima numero 37928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/05/2014;  Decisione del  07/05/2014
Deposito del 15/05/2014; Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Massime associate alla pronuncia:  37926  37927


Titolo
Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore - Prevista condizione che l'impianto sia classificato di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 13 del 2013, e dunque che sia "l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo" - Contrasto con la disciplina statale di settore sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, aggiuntivo dell'art. 7-ter della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), all'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, all'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 - che prevede che possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza e purché si tratti di unico impianto del Comune o di impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino. Infatti, la norma impugnata si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, il quale pone un divieto di introdurre vincoli o limitazioni in tale campo. Le restrizioni di cui alla norma impugnata rappresentano ostacoli all'avvio di nuove attività economiche che non risultano proporzionati alle finalità perseguite.

- Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

- Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.

- Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009.

- Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012.

- Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  06/05/2013  n. 10  art. 44  co. 

legge della Regione Umbria  23/07/2003  n. 13  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  24/01/2012  n. 1  art. 18  

legge  24/03/2012  n. 27  art.   

decreto legge  06/07/2011  n. 98  art. 28    co. 7  

legge  15/07/2011  n. 111  art.