Sentenza 126/2014 (ECLI:IT:COST:2014:126)
Massima numero 37929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/05/2014;  Decisione del  07/05/2014
Deposito del 15/05/2014; Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Massime associate alla pronuncia:  37930


Titolo
Professioni - Norme della Regione Veneto - Formazione del medico specializzando - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Previsione che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» - Ricorso del Governo - Asserita violazione della potestà legislativa statale nelle materie concorrenti "professioni", "tutela della salute" e "istruzione" - Censure generiche e non motivate - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. «42» [recte: n. 9] (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, a parte la singolare configurazione che il ricorrente dà dell'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, qualificandolo contemporaneamente come principio fondamentale in tre distinte materie («professioni», «tutela della salute» e «istruzione»), le censure prospettate nei confronti di tale parametro interposto sono generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata ne comporterebbe la violazione.

- Sull'inammissibilità di censure generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata comporterebbe la violazione di materie di competenza statale, vedi, ex plurimis, sentenza n. 114/2013.

- Sull'esigenza di motivare l'impugnazione in termini più pregnanti nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale rispetto a quello in via incidentale, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 428/2008, 120/2008, 2/2008, n. 430/2007 e 38/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  14/05/2013  n. 9  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte