Sentenza 126/2014 (ECLI:IT:COST:2014:126)
Massima numero 37930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/05/2014;  Decisione del  07/05/2014
Deposito del 15/05/2014; Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Massime associate alla pronuncia:  37929


Titolo
Professioni - Norme della Regione Veneto - Formazione del medico specializzando - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Previsione che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge» - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui sarebbe espressione l'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 - Asserita disparità di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi e specializzandi assoggettati al contratto nazionale - Insussistenza - Disciplina riconducibile alle materie di competenza concorrente "professioni" e "tutela della salute", adottata nei limiti consentiti dalla normativa statale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 - impugnato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - il quale stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». Posto che la stessa normativa statale ammette l'attivazione di contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni, in materia è ravvisabile una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (ordinamento civile, professioni, tutela della salute). Nel caso in esame, valorizzando l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, va escluso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la norma censurata sia riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. Infatti, le clausole contrattuali previste dalla disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano ad adattarlo all'eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi, dovendosi escludere, altresì, che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, rientri per ciò solo nell'area dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale. La disposizione, quindi, va ascritta a materie diverse quali quelle delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», poiché dalla formazione del medico specializzando, dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza. Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell'una o nell'altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale. Resta fermo, comunque, che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale. Non fondata, infine, è anche la censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto nazionale.

- Per l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata alla luce del criterio che valorizza l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, vedi la citata sentenza n. 50/2005.

- Sull'affermazione in base alla quale non rientra nell'area dell'"ordinamento civile", riservata al legislatore statale, ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, vedi la sentenza n. 282/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  14/05/2013  n. 9  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  17/08/1999  n. 368  art. 37