Sentenza 127/2014 (ECLI:IT:COST:2014:127)
Massima numero 37931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/05/2014;  Decisione del  07/05/2014
Deposito del 15/05/2014; Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Disciplina statale che impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti - Responsabilità erariale e nullità degli atti adottati, quali sanzioni per il caso di mancato adeguamento - Obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano - Asserita introduzione di un limite ad una voce minuta di spesa, lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle ricorrenti - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni statali espressive di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità - promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, agli artt. 4, primo comma, n. 1), 8, primo comma, n. 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 che, in conformità con l'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La norma prevede, inoltre, l'obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza, prevedendo, in caso di mancato adeguamento, un'ipotesi di responsabilità erariale e di nullità degli atti adottati. Infatti, posto che entrambe le disposizioni menzionate sono espressioni di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, non è violato l'art. 117, terzo comma, Cost., proprio perché la norma impugnata è frutto del legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua potestà legislativa concorrente in tale materia. Non è configurabile, inoltre, la lesione dei parametri statutari citati che attribuiscono alla Regione e alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati), di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto nonché di finanza locale, poiché dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Con riferimento più specifico all'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), esso non modifica l'obbligo della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di adeguare la loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la suddetta norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio) la Regione e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali.

- Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, vedi le sentenze nn. 218/2013, 161/2012, 139/2012 e 182/2011.

- Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011,vedi la sentenza n. 23/2014.

- Sull'art. art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 che introduce per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, relativamente al solo patto di stabilità interno, vedi le sentenze nn. 99/2014 e 221/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 22  co. 3

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte