Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Applicazione anche ai rapporti concessori in corso - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infatti, la prospettazione del giudice a quo risulta priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione, nonché mancante di qualsiasi riferimento alle caratteristiche del rapporto concessorio controverso, caratteristiche che sono strumentali ad un apprezzamento in ordine all'impatto dei nuovi e maggiori canoni sulla convenienza economica dell'investimento e, conseguentemente, all'esame del requisito della non manifesta infondatezza.
- Sulla non emendabilità dell'impianto argomentativo dell'ordinanza di rimessione attraverso l'esame degli altri atti di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 192/2013 e 185/2013.