Sentenza 129/2014 (ECLI:IT:COST:2014:129)
Massima numero 37934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/05/2014; Decisione del
07/05/2014
Deposito del 15/05/2014; Pubblicazione in G. U. 21/05/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Assistenza sanitaria - Competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante - Trasferimento dal Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Provincia di Trento - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata, medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
Assistenza sanitaria - Competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante - Trasferimento dal Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Provincia di Trento - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata, medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., 9, numero 10) e 107 dello Statuto trentino, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui prevede il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aereonavigante dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata dapprima sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 2012) e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013, che ha nuovamente allocato le suddette funzioni di assistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa statale. La norma censurata, oltre ad essere stata abrogata, non ha mai avuto applicazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., 9, numero 10) e 107 dello Statuto trentino, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui prevede il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aereonavigante dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata dapprima sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 2012) e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013, che ha nuovamente allocato le suddette funzioni di assistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa statale. La norma censurata, oltre ad essere stata abrogata, non ha mai avuto applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/11/2011
n. 183
art. 4
co. 90
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2