Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012 - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - Controlli effettuati in assenza dei criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepite con d.P.C.M. adottato solo il 21 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 17 febbraio dell'anno seguente - Esercizio di un potere, in relazione al 2012, carente dei necessari presupposti stabiliti dalla legge - Violazione dell'autonomia dei consigli regionali e dei loro gruppi consiliari - Dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni oggetto del conflitto - Conseguente annullamento delle deliberazioni medesime - Assorbimento di ulteriori censure.
Non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo, adottare le deliberazioni con cui si è, rispettivamente, orientato ed esercitato, in relazione all'esercizio finanziario 2012, il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari a norma dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, con conseguente annullamento delle deliberazioni medesime ed assorbimento delle ulteriori censure. Invero, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, subordina il controllo in esame alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sul presupposto della loro indispensabilità. Il sindacato della Corte dei conti assume, infatti, come parametro la conformità al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e deve, pertanto, ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.
(Restano assorbite le ulteriori censure)
- Sull'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori non impugnati, v. le citate sentenza nn. 207/2012, 144/2013, 369/2010.
- Sulla riconducibilità ai conflitti di attribuzione di ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto, v. la sentenza n. 110/1970.
- Sull'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi per conflitto di attribuzione, v. ex plurimis le sentenze nn. 191/1994, 163/1995, 389/1995, 511/2002, 95/2003, 275/2011, nonché l'ordinanza n. 195/2004.
- Sulla qualifica dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 1130/1988 e 187/1990.
- Sulle conseguenze della lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le sentenze nn. 163/1997, 195/2007 e 252/2013.
- Sul rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, v. la sentenza n. 39/2014.