Previdenza pubblica - Pubblici dipendenti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali (ASL) - Cessazione al termine o nel corso dello svolgimento dell'incarico - Trattamento di fine rapporto - Determinazione della base contributiva - Legge delegata che assoggetta a contribuzione il compenso percepito per l'incarico, secondo il regime del rispettivo rapporto di lavoro - Asserita violazione del criterio direttivo della invarianza degli oneri finanziari, fissato con riguardo agli effetti complessivi dell'esercizio della delega - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Scelta del legislatore delegato non manifestamente irragionevole, effettuata in ragione dell'obiettivo di rendere omogenee le posizioni ed i trattamenti dei titolari degli incarichi indipendentemente dalla loro provenienza pubblica o privata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999 in attuazione della legge delega n. 419 del 1998), impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui - commisurando, per i dipendenti pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e delle Province autonome, l'indennità premio di servizio al trattamento retributivo effettivamente percepito in relazione a detti incarichi e non più, come in precedenza, al trattamento relativo al rapporto di lavoro dipendente in corso di svolgimento al momento del nuovo incarico - comporterebbe oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dell'INPS. Il criterio di invarianza degli oneri finanziari fissato dalla delega (art. 1, comma 4, della legge n. 419 del 1998) rimette interamente al legislatore delegato la facoltà di adottare eventuali scelte, che nella loro individualità potrebbero essere anche onerose, con il solo limite dell'incremento complessivo degli effetti finanziari prodotti dall'intera normativa delegata; in ordine al rispetto di detto limite l'ordinanza di rimessione difetta, tuttavia, di ogni argomentazione ed allegazione. Inoltre il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quelli da lavoro dipendente ed assoggettandoli coerentemente a prelievo contributivo secondo le previsioni generali, non ha violato le regole di copertura della spesa, come delineate dalla legge delega, e non ha introdotto, sempre nel rispetto del mandato ricevuto, alcuna modifica strutturale nell'ordinamento della previdenza pubblica, limitandosi a rendere omogenea la disciplina del rapporto di lavoro dei soggetti di diversa provenienza chiamati a svolgere le predette funzioni, con una scelta da ritenersi non manifestamente irragionevole.
- Sulla disciplina dell'indennità premio di servizio per i soggetti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali, v. le citate sentenze nn. 351/2010 e 119/2012.
- Nel senso della non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa operata con la disciplina censurata, v. la citata sentenza n. 119/2012.
- Per l'affermazione che la discrezionalità nell'esercizio della delega dipende anche dal «grado di specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega», v. la citata sentenza n. 199/2003.