Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui stabilisce che la predetta disposizione continua ad applicarsi nei termini ivi previsti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Cost. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010; tale norma dichiarata illegittima costituisce l'indefettibile presupposto per l'applicazione della prima parte del comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 - il quale reca una disposizione a carattere meramente ricognitivo o confermativo, e dunque priva di autonomia - e quindi l'illegittimità citata rende inoperante anche quest'ultima disposizione sottoposta a scrutinio.
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, v. la citata sentenza n. 223/2012.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v. ex plurimis, le citate ordinanze n. 125/2012, n. 303/2013.