Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Trasferimento delle attività sanitarie della Sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP) - Subentro della stessa ASP "nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego" - Mancata previsione di un pubblico concorso ai fini della successione dell'ASP nei rapporti di lavoro del personale già dipendente della SIACP - Insussistenza di esigenze che possano giustificare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 27, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2013) che prevede il trasferimento delle attività sanitarie della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), con il subentro di quest'ultima nei contratti correnti di lavoro di diritto privato del personale, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. Tale norma, infatti, non essendo giustificata da esigenze che possano comportare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione. Né può indurre a diversa conclusione l'espressa esclusione, sancita dalla norma censurata, dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima.
(Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità)
- Nel senso che è illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in quanto consente di prescindere - in violazione dell'art. 97 Cost. - dall'esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori, v. le citate sentenze nn. 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.
- Per l'affermazione che è possibile derogare eccezionalmente alla regola del concorso pubblico concorso, quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico, v. la citata sentenza n. 217/2012.