Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Attività edilizia nelle aree industriali - Varianti ai piani vigenti - Disciplina derogatoria che consente l'adozione di varianti "che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, per la mancata previsione dell'obbligo di osservanza delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Insussistenza - Ammissibilità, per espressa previsione di norma statale, di deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio - Non fondatezza della questione nel senso di cui in motivazione.
Non è fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, lett. g), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedono modifiche alle distanze dai confini, fermo restando il rispetto delle distanze dettate dal codice civile. Il regime delle distanze è disciplinato primariamente dal codice civile e precisato da ulteriori interventi normativi, tra cui rileva il d.m. n. 1444 del 1968, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica, che, all'art. 9, ultimo comma, ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla disciplina statale, se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Pertanto, la censurata disposizione regionale risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, proprio perché impone il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze, comprese quelle di cui al citato d.m. del 1968.
- Nel senso che la disciplina delle distanze tra fabbricati va ricondotta alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 6/2013, 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.
- Nel senso che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a "strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio", v. le citate sentenze nn. 6/2013 e 232/2005.
- Sull'efficacia precettiva ed inderogabile dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.