Caccia - Norme della Regione Piemonte - Esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette - Svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua - Contrasto con la più restrittiva normativa statale che esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla norma censurata la parte precettiva che consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 - nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai cacciatori non residenti nelle stesse. Infatti, la normativa impugnata, che detta una disciplina sull'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette, prevedendo lo svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta, si pone in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che, esprimendo uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, permette tale forma di caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
- Sulla ravvisabilità di uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, vedi la citata sentenza n. 315/2010.