Giochi e scommesse - Vincite ottenute mediante gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b ), del TULPS - Addizionale sul prelievo erariale unico pari al 6 per cento sulla parte delle vincite eccedenti euro 500 - Prevista applicazione a decorrere dal 1° settembre 2012 - Asserita irragionevolezza e incongruità del termine - Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione per il rischio di blocco dell'attività dei concessionari - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo che attribuisce natura perentoria al termine - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost., dell'art. 10, comma 9, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ( convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), nella parte in cui fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011) al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della ritenuta del 6% sulla parte di vincita eccedente € 500. Infatti, il suddetto termine non ha carattere perentorio in quanto né la normativa impugnata né il d.l. 138 del 2011 prevedono il blocco dei sistemi di gioco quale effetto sanzionatorio derivante dal mancato adeguamento tecnico dei sistemi di gioco. Tale drastica conseguenza è stata prospettata solo successivamente con il decreto direttoriale 8 maggio 2012, ma di fatto neutralizzata dal decreto direttoriale del 6 giugno 2014 con il quale l'Amministrazione - nel dare atto della compiuta omologazione dei sistemi di gioco ad opera della SOGEI avvenuta nel mese di marzo del 2014 e considerando, pertanto, realizzati tutti i presupposti di natura tecnica che avevano fino a quel momento ostacolato la concreta decorrenza applicativa del nuovo prelievo erariale addizionale - ha previsto l'obbligo dei concessionari di procedere al suo versamento «a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale». L'omologazione di tali sistemi, quindi, è presupposto necessario per la nascita dell'obbligazione tributaria e il termine fissato ha rilevanza funzionale, e più precisamente dilatoria, solo nel caso - rivelatosi irrealistico - di omologazione anteriore, divenendo invece formalmente e sostanzialmente irrilevante nel caso contrario.
- Sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale nell'ambito del giudizio cautelare, v. le citate ordinanze nn. 150/2012, 307/2011, 211/2011, 236/2010 e 128/2010.
- Sui limiti delle c.d. leggi provvedimento, tenute oltre che al rispetto del giudicato anche a non interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso, v. le sentenze nn. 85/2013, 137/2009, 94/2009 e 267/2007.
- Sull'affermazione di spettanza al giudice del merito del compito di stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio, v., tra le altre, le sentenze nn. 272/2007, 257/1996, 412/1995, 213/1994 e 173/1994.
- Sull'affermazione di spettanza al giudice del merito del compito di stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio, salvo i casi di stretta pregiudizialità logica, v. le ordinanze nn. 158/2013, 73/2011 e 96/2010.
- Sui compiti spettanti alla Corte costituzionale e al giudice rimettente in ordine alla verifica dell'interesse ad agire e alla legittimazione delle parti, v. le citate sentenze nn. 41/2011, 270/2010, 50/2007, 173/1994, 62/1992, 124/1968 e 17/1960.