Sentenza 137/2014 (ECLI:IT:COST:2014:137)
Massima numero 37944
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 21/05/2014; Pubblicazione in G. U. 28/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Province autonome - Servizio idrico - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, in esecuzione dell'art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, ha attribuito poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per la regolazione e il controllo dei servizi idrici - Previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), concernente il compito di "verificare la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore" - Previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), concernente il compito di "definire ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia di Trento - Violazione della competenza legislativa primaria provinciale in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico -Dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Conseguente annullamento delle lettere e) ed o) dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome - Estensione degli effetti della pronuncia alla Provincia di Bolzano.

Testo

Non spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei Ministri attribuire, con d.P.C.m. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici), poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con conseguente annullamento delle lett. e) ed o) dell'art. 3, primo comma, del predetto decreto nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome. Inoltre, gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi alla Provincia autonoma di Bolzano. In particolare, la previsione di cui all'art. 3, primo comma, lett. e), concernente il compito di "verificare la corretta redazione del Piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore", contrasta con la disciplina speciale del servizio vigente nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sulla base della normativa statutaria e di attuazione statutaria, che assegna alla medesima Provincia tutti i compiti inerenti alla gestione del servizio idrico. Analogamente, la previsione di cui all'art. 3, primo comma, lett. o), concernente il compito di "definire ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", lede la competenza provinciale, imponendo la definizione di ulteriori modalità di espletamento del servizio in contrasto con la riserva di disciplina e gestione integrale del servizio idrico fondata sullo statuto. Inoltre, la competenza che lo statuto di autonomia riserva alla Provincia autonoma di Trento a regolare integralmente il servizio idrico non può essere sostituita dalla competenza attribuita, a seguito della riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, allo Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», considerato che la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma.

- Sulla inammissibilità del conflitto di attribuzione allorché la lesione derivi da un atto consequenziale ad altro non impugnato o costituisca pedissequa attuazione di norme primarie, v. rispettivamente le sent. nn. 369/2010, 144/2013 e 207/2012.

- Sulla sussistenza del "tono costituzionale" del conflitto in caso di violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma, v. la sentenza n. 287/2005.

- Sulla competenza provinciale in materia di servizio idrico, v. le citate sentenza nn. 412/1994, 335/2008, 233/2013.

- Sul rapporto tra competenze riservate dagli statuti autonomi alle Province e competenze esclusive devolute allo Stato a seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, v. le sentenze nn. 357/2010 e 233/2013.

- Sul limite che le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas incontrano nelle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. la summenzionata sentenza n. 233/2013.

- Sulle clausole di salvaguardia delle norme statali con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, v. la sentenza n. 241/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20/07/2012  n.   art. 3  co. 1

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20/07/2012  n.   art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/02/2006  n.   art.   

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 10    co. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  20/01/1973  n. 115  art.