Sentenza 138/2014 (ECLI:IT:COST:2014:138)
Massima numero 37945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 21/05/2014; Pubblicazione in G. U. 28/05/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia di Bolzano - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 3, lett. b), e 4, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto trentino, al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 3, 117 e 118 Cost., letti congiuntamente all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tali norme, nel disciplinare l'istituto della conferenza dei servizi, stabiliscono, rispettivamente, che il mancato raggiungimento dell'intesa fra le amministrazioni interessate (o il semplice decorso del termine di trenta giorni senza che detta intesa sia stata raggiunta), a seguito del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, è superabile con la deliberazione del Consiglio dei ministri che può intervenire non solo nelle materie di competenza statale ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; e che tra le disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. rientrano anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Invero, la disposizione de qua è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 179 del 2012, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale relativa ad essa è divenuta priva di oggetto.

- Nel senso che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. ovvero riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa dettata con il decreto legge, in quanto quest'ultima ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione, v. le citate sentenze nn. 99/2014, 89/2014, 151/2012, 148/2012, 232/2011 e 430/2007.

- Nel senso che gli atti consiliari di ratifica delle delibere di impugnazione adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

- Sulla scusabilità dell'errore in caso di mancato rispetto del termine per il deposito dell'atto consiliare di ratifica della delibera di impugnazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, v. le citate sentenze nn. 99/2014, 89/2014, 72/2014 e 61/2014.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010), v. la citata sentenza n. 179/2012.

- Per l'affermazione che, in caso di ius superveniens, la questione di legittimità costituzionale può essere trasferita sul nuovo testo della disposizione impugnata, a condizione che quest'ultima non appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche apportate siano marginali o che comunque non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, e che non siano satisfattive rispetto alle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

- Per l'affermazione che, ove le modifiche introdotte incidano in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di impugnativa, il supposto trasferimento della questione di costituzionalità, lungi dal garantire il principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 300/2012, 162/2007 e 137/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 3

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 4

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte