Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Ius superveniens che esclude dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, ancorché a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa, il delitto di furto aggravato da due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod. pen. - Necessità di nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 Cost., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 cod. pen.). Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2013, che ha escluso tale delitto dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, ancorché a pena detentiva inferiore ai tre anni, non può essere sospesa. Pertanto, il suindicato ius superveniens impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
- In materia di restituzione degli atti per ius superveniens, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.