Reati e pene - Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sanzione penale della reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032,00 euro - Denunciata mancata previsione di una soglia di punibilità - Asserita lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto al reato di omesso versamento di ritenute fiscali - Insussistenza - Eterogeneità delle norme in comparazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638), il quale punisce con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,00 euro il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede una soglia di punibilità. La disciplina censurata non dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a quanto stabilito dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto d'imposta, attesa la diversità dei reati posti a confronto sia in relazione alla finalità delle relative previsioni (l'obbligazione previdenziale e quella tributaria sono infatti riconducibili, la prima, all'art. 38 Cost. e, la seconda, all'art. 53 Cost.), sia sul piano della tipizzazione della fattispecie penale (la fattispecie previdenziale configura, infatti, un reato a consumazione anticipata con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo; quella tributaria prevede, invece, una condizione obiettiva di punibilità, in ragione della soglia dell'inadempimento). L'eterogeneità delle norme in comparazione costituisce, dunque, espressione di autonome scelte del legislatore, non irragionevoli e neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell'intensità degli interessi protetti, cui corrisponde la modulazione degli interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate.
- Per la manifesta infondatezza di questione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto la stessa norma censurata, v. le citate ordinanze nn. 206/2003 e 139/2004.
- Nel senso che l'esistenza di una precedente pronuncia di non fondatezza (anche manifesta) non è ostativa alla riproposizione di una questione identica, potendo tale precedente rilevare unicamente nella successiva fase di merito alla luce degli eventuali nuovi profili argomentativi indicati dal rimettente, v. la citata sentenza n. 231/2013.
- Nel senso che, in caso di riproposizione di questione già dichiarata manifestamente infondata, le argomentazioni poste a base dei dubbi di legittimità - in assenza di nuovi profili di censura e con un quadro normativo di riferimento rimasto medio tempore immutato - non sono idonee ad inficiare il precedente orientamento, v. la citata ordinanza n. 88/2013.
- Nel senso che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile soltanto «ove l'opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza», v. la citata ordinanza n. 139/2004.
- Sulla riferibilità degli obblighi tributari e di quelli previdenziali a «interessi diversi, rispettivamente presi in considerazione dai due diversi precetti costituzionali di cui agli articoli 53 e 38 della Costituzione», e sulla possibilità riconosciuta al legislatore di assicurarne l'adempimento tramite «differenziati e specifici sistemi, nell'ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere», v. la citata ordinanza n. 139/2004.
- Nel senso che «il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori», la cui tutela è assicurata dagli artt. 1, 4, 35, 38 Cost., v. la citata ordinanza n. 206/2003.
- Sul principio dell'autonomia dell'erogazione della prestazione previdenziale rispetto alle vicende concernenti la regolarità del versamento dei contributi, v. la citata sentenza n. 347/1997.
- Per l'affermazione che «resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare - "alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta" - se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati», v. la citata sentenza n. 333/1991.