Ordinanza 35/2024 (ECLI:IT:COST:2024:35)
Massima numero 46049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/02/2024;  Decisione del  07/02/2024
Deposito del 07/03/2024; Pubblicazione in G. U. 13/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46045  46046  46047  46048


Titolo
Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Rilascio di autorizzazioni non cedibili per l'esercizio di NCC a Ferrovie della Calabria srl, nel limite massimo di duecento autovetture - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Questione strettamente connessa ad altra logicamente pregiudiziale, relativa alle modalità di affidamento delle autorizzazioni stesse, condizionata alla piena operatività del registro pubblico informatico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC - Denunciata violazione del principio di proporzionalità e di libera iniziativa economica, anche in relazione al diritto europeo - Autorimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti. (Classif. 253003).

Testo

Sono sollevate dalla Corte costituzionale – che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti – in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. Le questioni promosse dal Governo – relative all’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che prevede il rilascio alla Ferrovie della Calabria srl fino a un massimo di 200 autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio NCC – sono strettamente connesse a quelle di necessaria pregiudizialità che suscita la disciplina recata dall’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv., che fissa il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC. Tale divieto infatti è già stato considerato non costituzionalmente illegittimo solo se vigente per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il suddetto registro, tempo al contrario protratto in modo del tutto ingiustificato, così da bloccare indefinitamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, potendosi altresì dubitare dell’esistenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire. (Precedenti: S. 8/2024 - mass. 45947; O. 94/2022 - mass. 44706; O. 18/2021 - mass. 43561; O. 114/2014 - mass. 37913).



Atti oggetto del giudizio

 14/12/2018  n. 136  art. 10  co. 6

 11/02/2019  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49