Sentenza 208/2014 (ECLI:IT:COST:2014:208)
Massima numero 38088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 16/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - Provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico - Revoca o modifica nel caso di errore di fatto e di errore di calcolo e non anche nel caso errore di diritto -Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio di proporzione del trattamento pensionistico rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato - Asserita violazione del principio di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Scelta discrezionale del legislatore non irragionevole o arbitraria, funzionale all'esigenza di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Infatti, sussiste una sostanziale eterogeneità tra le ipotesi di errore di fatto e di calcolo, utilizzate impropriamente quale tertia comparationis, e l'ipotesi di errore di diritto, la cui percezione non gode della medesima immediatezza dei primi. Inoltre, l'esigenza di correggere l'errore di diritto è già sufficientemente garantita nella fase interinale del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il correlativo interesse al rispetto della legittimità dell'azione amministrativa viene, invece, ragionevolmente sacrificato ai contrapposti valori di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in sede di liquidazione definitiva, dovendosi privilegiare l'interesse del pensionato alla stabilità del vitalizio percepito. Il legislatore ha così esercitato non irragionevolmente il proprio potere di scelta nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione.

- Circa il diritto vivente, del quale si deve accertare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati, v. la citata sentenza n. 338/2011.

- Sul principio di uguaglianza, v. le citate sentenza nn. 108/2006 e 340/2004.

- Sulla relazione tra il principio di uguaglianza e le disposizioni costituzionale operanti nel settore in cui il menzionato principio è invocato, v. la citata sentenza n. 91/1984.

- Sulla violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le citate sentenze nn. 243/2005, 63/1995, 306/1995 e 250/1993 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 47/2013.

- Sull'esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione, v. le citate sentenze nn. 257/2010 e 34/1999, nonché la citata ordinanza n. 105/2010.

- Sulla natura del diritto alla pensione, v. la citata sentenza n. 116/2013.

- Sul trattamento pensionistico, quale retribuzione differita, da bilanciare - secondo la discrezionalità del legislatore - anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, v. le citate sentenza nn. 116/2013 e 441/1993, nonché le citate ordinanze nn. 202/2006 e 531/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 204  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte