Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga le disposizioni censurate, medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere.
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost. - dei commi 37, 163, 193, 204, da 210 a 212, da 217 a 219, 222, 223, da 238 a 241, e 243 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011). La maggior parte delle disposizioni censurate è stata, infatti, abrogata dalle leggi regionali nn. 3 e 41 del 2012 e, come precisato dalla stessa Regione resistente, ad esse non è stata data medio tempore attuazione. Inoltre, la ragione dell'impugnativa è cessata anche in relazione al comma 240, che riguarda lo stanziamento degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui agli abrogati commi 238 e 239; nonché in relazione ai commi da 210 a 212, in virtù del carattere oggettivamente satisfattivo della correlativa abrogazione, che ha determinato il venir meno di taluni distretti sanitari ivi disciplinati.
- In senso conforme, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 18/2013.
- Sul carattere oggettivamente satisfattivo dell'abrogazione delle norme impugnate in via principale, v. la citata sentenza n. 326/2010.