Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare il fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e il fondo di riserva per spese impreviste - Surrettizio aumento delle spese obbligatorie e impreviste, non altrimenti specificate e da determinarsi secondo un meccanismo eteronomo rispetto ad un evento futuro ed incerto - Violazione del principio della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 34, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che destina le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, all'incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e del fondo di riserva per spese impreviste [art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 7 del 2002]. Infatti, la censurata disposizione si traduce in un surrettizio aumento delle predette spese, non altrimenti specificate e senza che ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (ad opera di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, di una convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare.
- Sul necessario grado di determinatezza della delibera dell'organo politico nell'individuazione delle disposizioni da impugnare, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013 e 220/2013.
- Sull'esigenza imposta dall'art. 81, quarto comma, Cost. della previa indicazione di una copertura sufficientemente sicura delle spese, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 214/2012, 131/2012 e 70/2012.