Sentenza 209/2014 (ECLI:IT:COST:2014:209)
Massima numero 38092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38089  38090  38091  38093  38094


Titolo
Acque - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura - Previsione che l'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e che, in caso di inadempienza, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca - Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, secondo cui l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda - Contrasto con la norma statale che statuisce l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla materia ambientale - Normativa che appresta un livello di tutela ambientale inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca». La disposizione impugnata viola la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (alla quale va ascritta la disciplina degli scarichi in fognatura) in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 - che fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell'autorizzazione - e dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l'applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.

- Sulla necessità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione indichi, a pena di inammissibilità, le specifiche disposizioni di legge, v. la citata sentenza n. 134/2004.

- Sulla possibilità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione possa essere integrata per relationem attraverso il richiamo alla relazione ministeriale, acquisibile anche d'ufficio dalla Corte, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013, 220/2013.

- Sulla riconducibilità della disciplina degli scarichi in fognatura alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2011 e 44/2011.

- Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato v., ex plurimis, la citata sentenza n. 225/2009.

- Nel senso dell'illegittimità costituzionale di norme regionali che riducono i termini statali del silenzio-assenso, in quanto determinano livelli inferiori di tutela, nella specie in materia ambientale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 315/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 250

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 124    co. 7  

legge  07/08/1990  n. 241  art. 20    co. 4