Assistenza - Norme della Regione Campania - Istituzione del "bonus bebè" - Previsione che i soggetti beneficiari siano residenti da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione della garanzia dell'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Ragionevolezza della previsione regionale che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 1, comma 78, lett. a), della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che i soggetti beneficiari del "bonus bebé" istituito dal precedente comma 77 (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) siano residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Non è, infatti, irragionevole una disposizione che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni.
- Sull'esigenza di evitare discriminazioni in sede di determinazione dei criteri selettivi per l'accesso a prestazioni assistenziali, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013, 4/2013 e 2/2013.