Caccia - Norme della Regione Campania - Calendario venatorio della Regione - Prevista adozione con regolamento avente validità triennale - Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che prevede l'approvazione con cadenza annuale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 19, lett. a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che dispone la validità triennale del calendario venatorio regionale. Infatti, la norma censurata viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, adottato nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che «esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale», coerentemente con la ricorrenza delle stagioni di caccia e con la possibilità di adeguamento dello stesso con il mutare delle situazioni ambientali locali.
- Nel senso della illegittimità del calendario venatorio regionale che viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, v. le citate sentenze nn. 116/2012 e 20/2012.
- Sul regime di flessibilità che viene ad assicurare il calendario venatorio con cadenza annuale v. la citata sentenza n. 105/2012.