Sentenza 209/2014 (ECLI:IT:COST:2014:209)
Massima numero 38093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38089  38090  38091  38092  38094


Titolo
Caccia - Norme della Regione Campania - Calendario venatorio della Regione - Prevista adozione con regolamento avente validità triennale - Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che prevede l'approvazione con cadenza annuale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 19, lett. a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che dispone la validità triennale del calendario venatorio regionale. Infatti, la norma censurata viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, adottato nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che «esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale», coerentemente con la ricorrenza delle stagioni di caccia e con la possibilità di adeguamento dello stesso con il mutare delle situazioni ambientali locali.

- Nel senso della illegittimità del calendario venatorio regionale che viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, v. le citate sentenze nn. 116/2012 e 20/2012.

- Sul regime di flessibilità che viene ad assicurare il calendario venatorio con cadenza annuale v. la citata sentenza n. 105/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  04/08/2011  n. 14  art. 1  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 2  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 3  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4