Sentenza 141/2014 (ECLI:IT:COST:2014:141)
Massima numero 37953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/05/2014;  Decisione del  19/05/2014
Deposito del 28/05/2014; Pubblicazione in G. U. 04/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  37948  37949  37950  37951  37952  37954  37955  37956  37957  37958  37959  37960  37961  37962  37963  37964  37965  37966


Titolo
Assistenza - Norme della Regione Campania - Istituzione del "bonus bebè" - Previsione che i soggetti beneficiari siano residenti da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione della garanzia dell'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Ragionevolezza della previsione regionale che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 1, comma 78, lett. a), della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che i soggetti beneficiari del "bonus bebé" istituito dal precedente comma 77 (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) siano residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Non è, infatti, irragionevole una disposizione che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni.

- Sull'esigenza di evitare discriminazioni in sede di determinazione dei criteri selettivi per l'accesso a prestazioni assistenziali, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013, 4/2013 e 2/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 78

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte