Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private - Previsione che, ove il numero ecceda il fabbisogno regionale programmato, si debba tener conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il principio fondamentale secondo cui la revoca dell'accreditamento deve essere operata in misura proporzionale al concorso al superamento dei limiti apportato da strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizione riferita alle sole strutture private lucrative - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, che indica l'ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l'accreditamento istituzionale in caso di domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione. Infatti, la disposizione regionale censurata si applica alle sole strutture private, con la conseguenza che solo all'interno di tale categoria di strutture ha rilievo il criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale, ferma restando l'applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all'art. 8-quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative. La norma così interpretata non determina alcun vulnus al principio fondamentale, posto in materia di tutela della salute di competenza legislativa concorrente, sopra citato.