Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Campania - Istituzione di una Società finanziaria regionale per azioni, per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione, nonché a supporto alle Piccole e Medie imprese (PMI) - Previsione che la dotazione finanziaria sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione - Violazione dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese - Violazione dei principi di derivazione comunitaria sull' "affidamento in house ", per l'indeterminatezza dell'oggetto sociale lesiva della possibilità di "controllo analogo" - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost., l'art. 1, commi da 135 a 138, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che prevede la costituzione, ad opera della Regione, di una Società finanziaria regionale per azioni, a totale o prevalente capitale pubblico (partecipata dalla Regione in misura non inferiore al 51%), avente ad oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione stessa ed operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), abilitata, tra l'altro, ad acquisire partecipazioni o a costituire società per il raggiungimento del suo fine; e dispone che la dotazione finanziaria per le spese di investimento ai fini dell'attuazione delle norme denunciate sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione. La legge di spesa non contempla la necessaria copertura finanziaria, né indica in modo specifico l'UPB di riferimento. Parimenti, sussiste la violazione dei principi sull'affidamento in house, non essendo il controllo analogo reso effettivo dall'oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione di programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società e di operare a supporto delle PMI.
- In relazione all'affidamento in house, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010.